Il Regolamento CE n. 593/2008, noto anche come “Regolamento Roma I”, introduce norme comuni agli stati membri dell’Unione Europea per la determinazione della legge applicabile ai contratti stipulati dopo il 17 giugno 2009, data della sua entrata in vigore.

La nuova normativa sostituisce la Convenzione di Roma del 1980 trasformandola in uno strumento comunitario e, al contempo, rendendola più moderna.

Insieme a Bruxelles I (Reg. 44/2001) e a Roma II (Reg. 864/2007), esso stabilisce un insieme di regole vincolanti di diritto internazionale privato per le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali in materia civile e commerciale.

Per la sua stessa natura, il Regolamento non necessita di un atto di recepimento interno ed è quindi direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca).

L’autonomia contrattuale delle parti nella scelta della legge applicabile al contratto è considerata una delle pietre angolari del sistema delle obbligazioni contrattuali.

L’articolo 3 del Regolamento sancisce la facoltà delle parti di scegliere, espressamente o tacitamente, la legge applicabile al contratto. Allo stesso modo, le parti sono libere di decidere se applicare una legge solo ad alcune parti del contratto (cosiddetto dépeçage).

Ai contraenti è riconosciuta anche una ulteriore facoltà: quella di modificare la legge applicabile al contratto in un secondo momento rispetto alla originaria stipulazione.

Com’è facilmente comprensibile, la scelta di quale legge applicare ad un determinato contratto assume un ruolo fondamentale nelle transazioni commerciali internazionali.

Infatti, la legge indicata dalle parti disciplinerà molteplici aspetti del contratto quali i) la sua interpretazione, ii) l’esecuzione degli obblighi che ne discendono, iii) le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni, iv) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni, la disciplina propria delle prescrizioni e delle decadenze e v) le conseguenze della nullità del contratto.

Ancora, tale legge si applicherà anche alle ipotesi di cessione del contratto (quali i trasferimenti definitivi di crediti, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti) e a quelle di surrogazione convenzionale di un credito nei confronti di un terzo soggetto.

La responsabilità precontrattuale, ivi intesa la responsabilità che discende da un comportamento non ispirato alla buona fede ed alla correttezza che le parti dovrebbero tenere durante la fase che precede la formazione di un contratto, non è assoggettata alla legge scelta dalle parti.

Ciò non è affatto frutto di una dimenticanza, ma è una scelta ben consapevole del legislatore europeo in quanto la responsabilità precontrattuale è attualmente oggetto del Regolamento n. 593/2007 sulle obbligazioni extracontrattuali, noto anche come “Roma II”.

Se da un lato è evidente quali e quanti aspetti della vita di un contratto sono regolati dalla legge scelta dalle parti, è bene tenere a mente che vi sono alcune norme nei confronti delle quali tale legge non ha alcun effetto.

Si tratta delle cosiddette norme di applicazione necessaria, preposte alla salvaguardia degli interessi pubblici di un ordinamento, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, a cui fa riferimento l’art. 9 del Regolamento.

Purtroppo le norme di applicazione necessaria non sono oggetto di specifica codificazione, è quindi importante prestare loro particolare attenzione.

Nel caso in cui le parti, per le più svariate motivazioni, non esercitassero la facoltà di scelta a loro concessa, il Regolamento – a differenza della Convenzione di Roma – fornisce una serie criteri sussidiari, individuando la legge applicabile a seconda della tipologia contrattuale di riferimento.

In particolare:

- Il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

- Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

- Il contratto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del Paese in cui l’immobile è situato, ovvero, nel caso di locazione privata temporanea – ivi inteso un periodo non maggiore di sei mesi – è disciplinato dalla legge del Paese in cui il proprietario ha la residenza abituale;

- Il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del Paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;

- Il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;

- Il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del Paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, in tutti i casi in cui sia possibile determinare il luogo.

Nel caso in cui un contratto abbia ad oggetto più di una tra le prestazioni menzionate, si farà riferimento alla legge del Paese in cui la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la propria residenza abituale.

A tal proposito, il Regolamento precisa che:

- per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale;

- per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.

Qualora poi un contratto sia concluso con riferimento all’attività di una filiale o di un’agenzia, la “residenza abituale” sarà il luogo in cui esse sono ubicate.

Infine, è necessario tenere a mente che la residenza abituale che rileva ai fini della determinazione della legge applicabile ad un contratto è quella del momento in cui un contratto è concluso, a nulla rilevando quindi eventuali trasferimenti successivi.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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