La legge civile iraniana riconosce la libertà delle parti di stipulare contratti innominati, di scegliere la forma contrattuale preferita e di stabilire specifiche disposizioni contrattuali.
Tuttavia, esistono delle limitazioni a tali libertà che sono imposte da regole, ordine pubblico e moralità pubblica. Ad esempio, l’articolo 968 del codice civile iraniano prevede irrevocabilmente che la legge che disciplina i contratti debba essere lex loci contractus ovvero la legge del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Le parti non possono scegliere liberamente un’altra legge per regolare il contratto a meno esse non siano entrambe straniere.
In ogni caso anche quando si consente la scelta vi sarà sempre un tribunale iraniano a garantire l’applicazione delle leggi iraniane associate con l’ordine pubblico (a prescindere dalla legge scelta dalle parti).
Le forme contrattuali (commerciali) maggiormente utilizzate in Iran sono quattro: contratto di agenzia, contratto di distribuzione, franchising e contratti di licenza. Oggi descriveremo brevemente due di esse ovvero il contratto di distribuzione e il contratto di franchising.
Il contratto di distribuzione
L’ordinamento iraniano non prevede una disciplina specifica per il contratto di distribuzione ma esso è disciplinato dalle norme generali dei contratti.
Un contratto di distribuzione è in realtà una sorta di contratto di vendita/acquisto per la rivendita, per cui una parte (il fornitore) si impegna a fornire all’altra parte (il distributore) un certo quantitativo di merce, su base continuativa.
Il distributore inoltre può anche decidere di acquistare uno stock di prodotti e di venderli sotto proprio nome e per proprio conto.
Ricordiamo che la Repubblica Islamica dell’Iran non ha sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e che il contratto di distribuzione non è disciplinato in modo specifico nel diritto locale.
Le parti sono sostanzialmente libere di determinare il contenuto del contratto stesso a patto di non violare le disposizioni di legge imperative. Da segnalare, però, è che se i beni distribuiti in Iran necessitano di ulteriori servizi post-vendita, allora il distributore dovrà obbligatoriamente essere registrato presso il registro delle imprese locali.
Franchising
Non esiste una legge specifica sui contratti di franchising in Iran. Alcuni di questi contratti rientrano nel quadro del diritto civile e del codice commerciale, essendo disciplinati dalle regole generali dei contratti.
Il rapporto tra le parti nel contratto di franchising è regolato dalle condizioni stesse contentute nel contratto, oltre che dalle disposizioni del codice del commercio iraniano del 1932 e dai principi generali dettati dal codice civile iraniano.
La legge iraniana ammette che il contratto tra una parte iraniana ed un partner estero può essere sottoposto ad una legge straniera a condizione che l’accordo sia perfezionato fuori dal territorio della Repubblica islamica dell’Iran.
Le imprese che vogliono accedere al mercato locale devono quindi innanzitutto tutelare i propri marchi e segni distintivi tramite registrazione che deve essere effettuata secondo specifiche normative.
La normativa iraniana prevede infine il riconoscimento della protezione esclusiva in favore di marchi, modelli, disegni e brevetti per tutte le innovazioni a livello industriale che siano opportunamente registrate in Iran.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Morvarid Mahmoodabadi, redazione@exportiamo.it
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