Definizione
Il trust per definizione è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, sorto nell’ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. Esso si configura come un istituto giuridico estremamente versatile, riconosciuto in Italia solamente di recente e difficilmente riconducibile ad uno schema operativo immutabile. Il trust è istituto tipico degli ordinamenti di c.d. common law, ovvero degli ordinamenti che si basano più sulla casistica giurisprudenziale che sulla codificazione scritta di leggi e regolamenti.
La sua diffusione nei Paesi ove il diritto è di matrice romana, privi altresì di una disciplina sul tema, è affidata alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, trattato multilaterale con il quale gli Stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust, risolvendo così i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento.
L’Italia ha reso esecutiva la Convenzione con la Legge N.364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, impegnandosi così a riconoscere gli effetti giuridici dei Trust, regolati necessariamente da una legge estera, nella misura in cui rispettosi dei vincoli del Trattato.
Il Trattato definisce i Trust come rapporti giuridici istituiti da un soggetto (disponente o settlor o grantor) affida, con atto tra vivi o mortis causa, i propri beni di proprietà ad altro soggetto (trustee), che ne diventa il vero e proprio proprietario, con l’impegno di amministrarli, preservarli e farli fruttare, per uno scopo prestabilito, nell’interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso settlor (beneficiario).
E’ possibile, altresì, che sia nominato un guardiano (protector), con il compito di vigilare sull’operato del trustee e con il potere di opporre l’esistenza del Trust verso i terzi.
Oggetto del trust
Oggetti del trust ossono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie. Il trust, stando a quanto disposto della Convenzione dell’Aja, presenta le seguenti caratteristiche:
• i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
• i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
• il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposte dalla legge al trustee.
Per effetto del riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del trustee che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire in qualità di trustee davanti ai notai o altri rappresentanti di pubbliche istituzioni.
Effetti del trust
L’effetto principale del trust è, da un lato, la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente e, dall’altro, la c.d. segregazione o separazione dei beni nell’ambito del patrimonio del trustee cui i beni stessi vengono trasferiti.
I beni in trust risultano, quindi, efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione (in sostanza sono destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente dell’atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè sono giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del trustee).
I beni posti in trust costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente e del trustee. Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del Trust, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:
• del disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
• del trustee;
• dei beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.
La particolarità del trust sta nel fatto che l’affidamento dei beni viene attuato non attraverso un mandato ma mediante un vero e proprio trasferimento di proprietà per cui il trustee diventa legittimo e pieno proprietario dei beni fino all’esaurimento della sua missione.
Vantaggi del Trust
Come abbiamo visto il trust è uno strumento duttile e flessibile, che può adattarsi facilmente a molte situazioni, vediamo di capire meglio quali sono i casi più diffusi di utilizzo del trust e quali potrebbero essere i vantaggi del suo utilizzo.
Trust di Famiglia – Il trust trova un’efficiente utilizzo nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni (si pensi all’appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”. Inoltre, il trust trova utilizzo anche per disciplinare anticipatamente casi di successione, rapporti di convivenza e parentela.
Trust di Gestione Mobiliare – Il conferimento di liquidità in trust può consentire la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili ed immobili, l’acquisizione di quote societarie comprensive dei diritti amministrativi connessi (che naturalmente saranno esercitati dal trustee), la costituzione di società affidate al gestore.
Trust di Gestione Immobiliare – Il conferimento in trust di unità immobiliari permette di creare un patrimonio separato e garantito composto da immobili con il vantaggio che tale patrimonio non potrà essere aggredito se non da creditori del trust. Si potrà pertanto creare una gestione immobiliare senza ricorrere al più dispendioso strumento della normale SRL e si potrà contestualmente porre le basi per una suddivisione ereditaria dell’intero patrimonio o comunque una suddivisione nel futuro di tali beni. Durante la vigenza del trust il trustee potrà compiere tutte le operazioni utili alla gestione ivi compresa la vendita. Si consiglia questa tipologia di trust quando si intende gestire diversi immobili, quando si vuole proteggere tali patrimoni da aggressioni o procedure concorsuali future, proteggere i patrimoni familiari ecc. I proventi di tale gestione possono essere corrisposti al beneficiario, così come possono diventare parte integrante dell’oggetto del trust.
Trust Societari – Realizzano sia l’obiettivo di disciplinare i passaggi generazionali dell’impresa con maggior semplicità di quanto previsto dalla legge ordinaria, sia di separare parte dei patrimoni aziendali, di trasferire interi rami di azienda, di proteggere i patrimoni aziendali, le azioni o le quote sociali. In alcune situazioni ciò può comportare anche un vantaggio fiscale (in termini di risparmio) sempre nel rispetto della legislazione italiana.
Trust di Garanzia – Possono essere conferiti nel trust qualsiasi tipologia di bene: mobile, immobile, denaro ecc. Verrà creato un patrimonio separato e gestito per la realizzazione di un determinato scopo per il quale è stata richiesta la garanzia e colui a beneficio del quale viene prestata garanzia potrà contare su un patrimonio inattaccabile. Si pensi ad esempio alle tante fideiussioni prestate. Il Trust permetterebbe tra l’altro di gestire ed impiegare il bene oggetto di garanzia con molteplici vantaggi per tutti.
La durata – In termini operativi, di sicura importanza è poi la clausola relativa alla durata del trust, spesso formulata in modo da escludere un periodo di vita rigido prefissato, così da contemperare le molte incognite ed incertezze che attendono la vita del negozio.
La prassi professionale è solita polarizzarsi su due soluzioni:
• quella della durata legata ad eventi alternativi, quali, ad esempio, il decorso di un certo arco di tempo dall’istituzione del Trust, nei limiti previsti, se del caso, dalla normativa di riferimento, o la scomparsa del beneficiario;
• quella della durata legata ad eventi cumulativi. L’ipotesi scuola è quella del decorso di un certo periodo e la contemporanea scomparsa dei beneficiari di reddito vitalizi, soluzione volta a conseguire il duplice obiettivo di garantire il sostentamento di questi ultimi, senza però sciogliere il vincolo prima che i beneficiari finali abbiano integrato determinati requisiti.
Disciplina Fiscale
La disciplina fiscale del trust nel nostro ordinamento viene introdotta per la prima volta con la Finanziaria 2007. Infatti, sino ad allora non esisteva una normativa specifica che disciplinasse il regime fiscale del Trust, per cui era necessario rifarsi ad indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, oltreché alla prassi amministrativa.
L’intervento legislativo di cui alla legge finanziaria, pur rispondendo all’esigenza di colmare una lacuna che da tempo era stata segnalata fra gli operatori del settore, ha regolamentato l’imposizione diretta dell’istituto, lasciando invece irrisolto il problema della imposizione indiretta.
Imposte Dirette – In dottrina e nella prassi amministrativa si è posto il problema di individuare, tra i vari attori del trust, il soggetto al quale devono essere astrattamente attribuiti i redditi prodotti.
Con la legge finanziaria del 2007 viene espressamente previsto l’assoggettamento ad IRES dei redditi maturati dal trust, e che gli stessi debbono essere imputati ai soggetti beneficiari, se individuati. L’articolo 1, comma 74, lett. a), della legge n. 296 del 2006, inserisce accanto gli enti commerciali assoggettati ad IRES, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir, anche i trust, ed identica operazione viene effettuata con riferimento ai soggetti che non hanno per esercizio esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (lettera c), comma 1, articolo 73 del Tuir). Ne deriva l’assoggettamento ad IRES dei redditi maturati dal Trust, sempre che gli stessi non vengano imputati ai soggetti beneficiariPertanto, come precisato anche nella Circolare Ministeriale n. 48/E/2007, la nuova formulazione dell’art. 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
• Trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
• Trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
Dopo aver determinato il reddito del Trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust, sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES, nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.
Il trust, sia esso “trasparente” o “opaco”, è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES, ad iniziare dall’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, oltre a dotarsi di un codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA.
Tutti gli adempimenti tributari del Trust sono assolti dal trustee; ad esso faranno anche carico le sanzioni per il mancato rispetto dei relativi obblighi. Se invece la figura del trustee è realizzata da una società, gli adempimenti dichiarativi dovrebbero essere di competenza del suo rappresentante legale.
La legge Finanziaria 2007 ha inoltre provveduto a modificare l’articolo 13 del DPR n. 600/1973, includendo i trust tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sia che essi esercitino attività commerciale sia che essi esercitino attività non commerciale.
Imposte Indirette – L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata sarà soggetto all’imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale.
Trasferimento dei beni nel trust
Il trattamento varia in funzione del soggetto che effettua il trasferimento e della tipologia di bene trasferito.
• Beni relativi all’impresa: Il trasferimento, comportando la destinazione dei beni a finalità estranea all’impresa, determina per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione (ricavi o plusvalenze/minusvalenze, sulla base del valore normale dei beni trasferiti). Se il trasferimento in Trust ha ad oggetto un’azienda, questo può essere effettuato in regime di neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma il complesso di beni agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.
• Beni diversi da quelli relativi all’impresa: Il trasferimento al trust in assenza di corrispettivo non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.
Con il trasferimento di titoli partecipativi il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se, però, i titoli sono detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato, l’intermediario abilitato applica le relative imposte.
Cessione dei beni In-trust
Relativamente alla cessione dei beni durante la vita del trust, la circolare chiarisce che nel caso il trasferimento sia effettuato non nell’esercizio dell’impresa, potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, plusvalenze tassabili come redditi diversi, per la determinazione delle quali dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, oppure, nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust, al prezzo pagato.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Valeria Gambino, redazione@exportiamo.it
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