L’AEO (Authorized Economic Operator) è alla base del nuovo Codice Doganale e rappresenta uno status che può essere ottenuto da tutti gli operatori economici che, nello svolgimento delle loro attività, disciplinate dalla regolamentazione doganale, fanno parte della catena del commercio internazionale.

Il riconoscimento dell’autorizzazione consente di essere destinatari di agevolazioni e vantaggi, diretti e indiretti, in merito alle operazioni doganali.

Lo status definisce un concetto di affidabilità doganale degli operatori autorizzati, ritenuti più sicuri, rispetto agli altri.

L’autorizzazione AEO comprende le autorizzazioni AEOC (Authorized Economic Operator for Customs semplification) e AEOS (Authorized Economic Operator for Security and Safety), per le quali si può fare richiesta singolarmente.

Per ottenere la qualifica di AEO l’operatore economico deve rispettare determinati criteri:

• Assenza di reati connessi all’attività economica;
• Conformità alla normativa doganale;
• Procedure affidabili per la gestione della scritture commerciale e per i trasporti;
• Competenze e qualifiche professionali (AEOC);
• Standard di sicurezza (AEOS).

L’operatore non è obbligato a divenire AEO, in quanto è una scelta soggettiva, dove i criteri per l’ottenimento dello status si identificano nella tipologia di operatore economico (società di persone o di capitali), nelle dimensioni dell’impresa e nel ruolo che occupa nel ciclo del commercio.

L’iter da seguire per l’autorizzazione comprende:

• Domanda redatta su formulario presente nell’Allegato 6 del Reg. UE 2015/341;
• Allegato 2 alla circ. 36 D del 21.12.2007 ADM (riguardanti le informazioni generali);
• Allegato 3 della circ. 36 D del 21.12.2007 ADM (assenza di procedure e reati);
• Questionario di autovalutazione.

Entro 120 giorni dall’istanza presentata dal richiedente, l’autorità doganale competente deve provvedere al rilascio della certificazione AEO, in alternativa il termine può essere prorogato di altri 60 giorni.

Attraverso l’attività di audit l’agenzia doganale avrà conoscenza approfondita dell’operatore e un quadro delle attività svolte, dallo stesso, attraverso la raccolta di informazioni, documenti ed evidenze oggettive, quindi, è importante che il richiedente si prepari meticolosamente per questa fase e mantenga sempre attivo il canale di comunicazione tra la propria struttura e il team degli uffici doganali per agevolare le attività affinché si svolgano nel minor tempo possibile.

Nel caso in cui dovessero risultare delle lacune sarà interesse dell’autorità doganali individuare le azioni correttive affinché sia possibile rilasciare la dichiarazione, per tanto risulta opportuno discutere in maniera costruttiva e collaborativa le eventuali soluzioni.

La strada che porta all’autorizzazione non è semplice, poiché prevede dei controlli interni da parte degli Uffici doganali e la costituzione di un reparto ad hoc, tuttavia presenta numerosi vantaggi tra cui la riduzione dei controlli fisici e documentali, migliori relazioni con le autorità doganali, maggiore velocità nelle spedizioni e diminuzione dei problemi legati alla sicurezza.

È inoltre, fondamentale, segnalare gli accordi di Mutuo Riconoscimento con Paesi terzi che permette il riconoscimento dell’autorizzazione AEO e fornisce benefici reciproci agli operatori. Attualmente l’Unione Europea ha concluso accordi per il riconoscimento con Norvegia, SvizzeraGiappone, Andorra, Stati Uniti e Cina.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Fabio Traversa, redazione@exportiamo.it

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