In ambito doganale esistono due concetti di origine che contemplano finalità diverse, parliamo infatti di origine non preferenziale e origine preferenziale.
Il concetto di origine non preferenziale gravita attorno a misure limitative all’importazione quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping, etichettatura di origine, ecc.
Per origine preferenziale invece si intende uno status insito della merce grazie al quale risulta assegnataria di diritto ad un trattamento tariffario preferenziale - un dazio ridotto o un’esenzione del dazio - in ragione di specifici accordi di libero scambio stipulati tra paese esportatore e paese di destinazione della merce.
Altra caratteristica per attribuire l’origine preferenziale delle merci è quella della sostanziale trasformazione ovvero il prodotto deve risultare sufficientemente trasformato e lavorato.
L’Unione Europea ha ratificato accordi di commercio preferenziale sia di natura bilaterale, sia di natura unilaterale.
Gli accordi di natura bilaterale si verificano con la creazione di un’area di libero scambio e prevedono esenzioni o riduzioni dei dazi per quelle merci che sono originarie di uno dei due paesi contraenti.
Gli accordi di natura unilaterale si concretizzano attraverso la concessione, da parte dell’Unione Europea, di riduzione o esenzione daziaria a favore di paesi terzi nel momento in cui i prodotti vengono importati nel territorio comunitario e tra questi distinguiamo gli Accordi con paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e gli Accordi SPG (sistema delle preferenze generalizzate).
Altri accordi commerciali sono identificati nei cosiddetti accordi di Unione Doganale che si basano sulla nozione di libera circolazione delle merci ed è sufficiente che un prodotto sia in “libera circolazione” per far sì che benefici di esenzioni o riduzioni daziarie. Attualmente l’Ue ha in essere questo genere di accordi con Turchia, San Marino e Andorra.
I documenti che garantiscono e certificano l’origine preferenziale delle merci sono vari e tra questi occorre distinguere tra:
• Certificato Eur 1: valido tra tutti i Paesi firmatari di accordi bilaterali;
• Dichiarazione di origine preferenziale in fattura;
• Form A: documento valido solo per import da Paesi in via di sviluppo;
• ATR: valido solo per interscambio di prodotti industriali con la Turchia, per i prodotti agricoli e siderurgici si utilizza il certificato Eur 1.
Il certificato Eur 1 è rilasciato dall’autorità doganale del Paese esportatore attraverso richiesta fatta dall’esportatore stesso o suo rappresentante autorizzato. Il rilascio del suddetto certificato è legato al controllo effettuato dalle autorità competenti che svolgono tutti i controlli necessari per verificare il carattere originario dei prodotti e sono autorizzate a richiedere qualsiasi prova e ad effettuare qualsiasi controllo diretto all’esportatore nonché tutte le verifiche ritenute opportune.
I compiti dell’esportatore sono quelli di dimostrare l’origine preferenziale delle merci esportate e la conservazione dei certificati stessi per un periodo di almeno tre anni ai fini di eventuali controlli da parte dell’autorità doganale.
I controlli possono essere effettuati in ragione di fondati motivi o per sondaggio e la non veritiera dichiarazione dell’esportatore sull’origine delle merci configura il reato di falso in atto pubblico, che ha come conseguenza l’onere della prova e la reclusione fino a due anni.
Il modello Form A invece viene rilasciato mediante richiesta scritta da parte dell’esportatore, accompagnata da tutti i documenti utili a provare che i prodotti per il qual viene richiesto il modello sono originari, il documento ha validità di 10 mesi.
Per quanto riguarda gli interscambi di un valore inferiore ai 6.000€ e in caso di operatori autorizzati dalla dogana (Esportatori Autorizzati), la maggior parte degli accordi prevede che il certificato Eur 1 possa essere sostituito da una dichiarazione sulla fattura, ovvero una sorta di autocertificazione, che dev’essere presentata in forma scritta con la firma dell’esportatore stesso, che dovrà essere in grado, in qualsiasi momento di esibirlo alle autorità doganali qualora ne facciano richiesta.
In conclusione, nell’ambito del commercio internazionale, la definizione del concetto di origine risulta importante in quanto da essa scaturiscono i diversi trattamenti doganali e fiscali per le merci. É importante ricordare che la disciplina ai fini doganali non deve assolutamente confondersi con il concetto di provenienza delle merci in quanto essa fa riferimento al luogo di produzione o di sostanziale lavorazione delle merci e discende da precise regole come abbiamo visto.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Fabio Traversa, redazione@exportiamo.it
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