Il nuovo Codice Doganale si aggiorna partendo da una serie di innovazioni operative a cui si aggiunge la semplificazione dei sistemi di controllo, andando sempre di più nella direzione della telematizzazione delle informazioni.
Il nuovo codice, entrato in vigore nel 2013 vedrà l’attuazione delle proprie disposizioni dal 1° maggio 2016 e avrà come focus principale, lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione reciproca tra dogana e operatori, per identificare e ridurre i rischi.
Innanzitutto è importante segnalare la riduzione e l’unificazione dei sistemi doganali a discapito dei singoli sistemi nazionali così come l’armonizzazione delle regolamentazioni per sistemi quali il deposito doganale, la zona franca ecc.. Si afferma sempre di più una tendenza del diritto fiscale doganale in favore dell’economia, specialmente per le violazioni non intenzionali così come si assiste all’eliminazione della tassazione differenziale per il perfezionamento passivo mentre rimane possibile la tassazione della plusvalenza e infine, viene allargato il campo di utilizzo del deposito provvisorio per le merci.
Le novità più importanti riguardano però i rappresentanti doganali (AEO), ovvero coloro che svolgono un’attività continuativa come gli spedizionieri, che in ragione della volontà di semplificazione, non dovranno presentare la documentazione che attesti il ruolo di rappresentante, a patto che ne siano in possesso e la esibiscano ogniqualvolta venga richiesta.
Per favorire e rendere più semplici gli scambi con Paesi terzi invece, il nuovo codice doganale, permette agli AEO (Authorized Economic Operator), una maggiore mobilità su tutto il territorio dell’Unione Europea favorendo così la concorrenza, come sancito dall’art. 18 del nuovo Cdc, il quale stabilisce che “…il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39 lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito”.
Ancora nella nuova formulazione del codice, viene meno la distinzione tra destinazione doganale e regimi doganali, questi ultimi tra loro suddivisi in “sospensivi” ed “economici”. Il legislatore, per porre rimedio a questa disciplina ha generato non poche complessità e ha disciplinato unicamente i regimi doganali e i regimi speciali.
L’art. 4 identifica i seguenti trattamenti doganali:
• Immissione in libera pratica
• Esportazione
• Regimi speciali (Transito, Deposito, Uso particolare, Perfezionamento)
I regimi speciali identificano quattro funzioni meramente economiche disciplinate nell’art. 210:
1. Transito, che comprende sia quello esterno che quello interno;
2. Deposito, sia doganale sia le zone franche;
3. Uso particolare, inteso sia come ammissione temporanea che come uso finale;
4. Perfezionamento, che si riferisce al perfezionamento “attivo” e “passivo”.
Come accennato, le sanzioni saranno più leggere e seguiranno il criterio della proporzionalità, che dovrebbe portare la sanzione ad essere quantificabile tra il 30% e il 100% del dazio evaso e non più ad una cifra che poteva rappresentare anche il 1000% del valore evaso.
Ma c’è di più, se prima l’operatore doganale rimaneva sempre soggetto ad accertamenti fiscali senza limiti di tempo, adesso invece la normativa, rinviando la decisione per ogni singolo caso al legislatore nazionale, ha fissato un tempo finale per gli accertamenti da un minimo di 5 ad un massimo di 10 anni, sempre che la notifica di reato sia trasmessa entro i 3 anni dall’importazione.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni - innovative sotto molteplici punti di vista come abbiamo osservato – sancisce infine per l’Unione Europea una rivoluzione, che porta ad abbandonare il cartaceo in favore di un sistema completamente informatizzato, con l’obiettivo di favorire l’economia, gli operatori e le imprese.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Fabio Traversa, redazione@exportiamo.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA