Tra le novità di questo 2016, a seguito del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2015, è operativo lo sportello dedicato al Cross border ruling o interpello transnazionale in materia di IVA.

Nello specifico è istituito presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa un punto di contatto dedicato alla gestione delle istanze di Cross Border Ruling (CBR) presentate nell’ambito del relativo progetto pilota del “Global Forum sull’IVA” della Commissione europea.

Il punto di contatto risponde per iscritto alle istanze di CBR presentate tramite posta elettronica (CBR@agenziaentrate.it) da soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia che intendono effettuare complesse operazioni transnazionali in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota.

Attualmente gli Stati dell’Unione europea coinvolti sono: Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Il progetto pilota è iniziato il 1° giugno 2013 e avrà termine il 30 settembre 2018.

A seguito dell’adesione dell’Italia - perfezionatasi tra ottobre e dicembre 2015 - il Provvedimento individua il punto di contatto CBR per l’Italia e le regole procedurali applicabili alle istanze di CBR in Italia.

In pratica dunque le imprese italiane che vogliono attuare operazioni Iva particolarmente complesse e “a rischio fiscale” potranno rivolgersi allo sportello, permettendo così un interpretazione condivisa tra gli Stati coinvolti nel progetto ed evitando eventuali contenziosi.

Le istanze devono essere accompagnate da una traduzione nel linguaggio ufficiale dell’altro o degli altri Stati membri interessati dalle operazioni, o nella lingua da questi indicata nella Nota Informativa sui CBR pubblicata nella sezione CBR del sito istituzionale della Commissione Europea.

Il Provvedimento fa sapere comunque che l’effettuazione di una consultazione tra gli Stati membri interessati non garantisce che si possa addivenire a un’interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all’istanza di CBR.

In ogni caso, le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell’ambito della generale attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate. A tali istanze, pertanto, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente (incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso).

Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio Rubino, Dottore Commercialista e Revisore Legale, redazione@exportiamo.it

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