Nella redazione dei contratti internazionali, oltre alla previsione delle clausole inerenti la disciplina del rapporto, è fondamentale definire la legge applicabile in caso di eventuali controversie tra i contraenti.
Le parti indicando la scelta del foro competente per redimere le controversie evitano l’eventuale problema interpretativo e limitano gli elementi di imprevedibilità e incertezza causati dal conflict rules derivante dall’applicazione delle norme di diritto internazionale privato.
Nell’ambito dell’Unione Europea la materia della legge applicabile al contratto è quella regolata dal REG. CE n. 593/2008, strumento comunitario che ha sostituito e reso piu moderna la Convenzione di Roma del 1980.
Il regolamento, pertanto, si applica in circostanze che comportano un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale e detta regole uniformi a livello europeo, ripristinando la possibilità del cosiddetto fenomeno del forum shopping, ossia della scelta da parte dei contraenti del tribunale, adito sulla base della convenienza della legge applicata.
La Convenzione ha un campo di applicazione molto esteso e ha valenza erga omnes, ovvero “una legge uniforme di diritto internazionale privato idonea a sostituire, nelle materie da essa contemplate e fatte salve le altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono parti, le norme di diritto internazionale privato vigenti nei singoli Stati contraenti” proprio perchè, il ricorso a tale strumento è giustificato dalla sola presenza di uno o più elementi estranei rispetto all’ordinamento al cui interno è stato stipulato il contratto e nell’art. 1 si chiarisce come le regole uniformi si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.
Attraverso una clausola ad hoc - pactum de lege utenda - le parti scelgono a priori il diritto sostanziale applicabile al contratto in ragione del principio contrattuale di libera autonomia della parti ormai consolidato in tutti gli Stati membri Ue nonché nella maggior parte degli ordinamenti degli altri paesi sia dalle legislazioni e codici dei principali Paesi di civil law, che da quelli di common law.
Il primo criterio di collegamento per determinare la legge applicabile a contratti transnazionali è dunque rappresentato dalla volontà delle parti, le quali possono scegliere di sottoporre l’obbligazione contrattuale a qualsiasi legge statale, anche se di uno Stato non contraente.
Sebbene non venga richiesto, è consigliabile prevedere tale scelta in forma scritta per ragioni probatorie o in caso contrario si richiederà una prova della volontà effettiva, sia dichiarata expressis verbis o manifestata per fatti concludenti.
Le parti possono stabilire anche che la legge prescelta si applichi soltanto ad una parte del contratto - dépeçage o frazionamento - e non a tutto il testo complessivamente considerato.
La libertà riconosciuta alle parti contraenti è talmente ampia che la scelta può intervenire in qualsiasi momento, prima della conclusione del contratto o contestualmente ad essa, ed è revocabile ma non può pregiudicare i diritti dei terzi sorti per effetto della scelta precedente.
L’art. 4 dello stumento convenzionale stabilisce, come criterio sussidiario, l’applicazione al contratto della legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, ovvero il Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha la propria residenza abituale o la propria amministrazione.
In mancanza di un’espressa scelta della legge applicabile al contratto internazionale, i criteri adottati nella determinazione della stessa possono essere differenti.
I contraenti possono decidere di assoggettare il loro accordo agli usi del commercio internazionale ossia alla lex mercatoria, l’insieme di regole a carattere extratestuale emerso dalla prassi, dalle decisioni di alcune importanti camere internazionali di arbitrato e in particolare ci si rifà ai principi dell’Istituto Internazionale per l’unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) che sono considerati la fonte più autorevole per la risoluzione delle dispute a carattere transnazionale.
Sono numerosi i lodi arbitrali che nel risolvere le dispute internazionali applicano la lex mercatoria. Non bisogna dimenticare che quest’ultima soluzione è efficace solo se viene accompagnata dall’inserimento nel contratto di una clausola definita compromissoria che affidi ad uno o più arbitri la gestione di eventuali controversie tra le parti.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Annarita Summo, redazione@exportiamo.it
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