La partecipazione a fiere nazionali e internazionali in ambito europeo ed extra europeo é certamente, nell’ambito del processo di internazionalizzazione delle nostre PMI, tra le modalità più diffuse per provare a far affermare i propri prodotti all’estero e sondarne le potenzialità commerciali in mercati diversi da quello domestico.

 

A livello tecnico é utile analizzare le problematiche legate all’IVA che l’operatore si trova ad affrontare nel caso di partecipazione a manifestazioni fieristiche al di fuori dei confini nazionali.

 

In base alle norme relative alla disciplina della territorialità IVA, viene affermato che le prestazioni di servizi riguardanti fiere ed esposizioni e le prestazioni degli organizzatori di dette attività, rientrano tra quelle relative ai servizi culturali, artistici, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi e simili (art. 7-quinquies del DPR n. 633/72 e Circolare ADE n. 37/E del 2011).

 

Secondo la citata Circolare 37/E del 2011, per “fiere ed esposizioni” si devono intendere:

 

- le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento;

 

- le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo;

 

- le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera.

 

Dopo le modifiche apportate al decreto IVA nel 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 é stata prevista anche un’ulteriore distinzione tra:

 

- la partecipazione a fiere e relative operazioni accessorie, tassabili nel Paese del committente, in base alla regola dei “servizi generici”, prevista dall’art. 7-ter, DPR n. 633/1972;

 

- le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni e relativi servizi accessori, che – invece - continuano ad assumere rilevanza ai fini IVA nel luogo dell’evento anche per i rapporti B2B.

 

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Per considerare esattamente le nozioni di “partecipazione a fiere” e “servizi accessori” viene in soccorso nuovamente la circolare 37/E, la quale afferma che le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera connesse all’allestimento degli stand (ad es. luce, acqua), configurano servizi generici assoggettati al criterio del luogo ove é stabilito il committente (art. 7-ter).

Le altre spese, senza diretta funzionalità o non indispensabili, come ad esempio gli addobbi, seguiranno invece il criterio di tassazione in base al luogo di svolgimento.

 

Anche le prestazioni di accesso - “diritti di accesso” - alle manifestazioni dal 1° gennaio 2011 rimangono assoggettate alla regola del luogo di svolgimento.

 

In materia l’art. 32 del Regolamento UE n. 282/2011 precisa che si devono intendere le prestazioni che consentono l’accesso ad una manifestazione - inclusi conferenze e seminari - in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

 

Nell’ambito dei servizi in argomento, il comma 2 dell’articolo 32 comprende (tra gli altri):

 

- il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, mentre il successivo comma 3 esclude che possa essere considerato “servizio relativo all’accesso a una manifestazione” l’utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d’iscrizione;

 

- i servizi accessori all’accesso alle manifestazioni devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione e comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

 

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Delineate le varie casistiche, vediamo ora come va assolto il tributo.

 

Innanzitutto bisogna tenere presente che le modalità variano a seconda del luogo di stabilimento del prestatore estero.

 

Nel caso in cui quest’ultimo sia residente in un paese comunitario, il cliente italiano integrerà la fattura e successivamente la registrerà in base agli art. 46 e 47 del D.L. 331/1993. In caso contrario, in presenza di un residente Extra-UE, bisognerà emettere invece autofattura.

 

In caso di servizi di accesso alla manifestazione e servizi accessori, la società organizzatrice emetterà una fattura con IVA del Paese di svolgimento ed il cliente italiano residente la annoterà soltanto in contabilità generale, salvo richiedere il rimborso del tributo assolto.

 

Si evidenzia in ultimo che, qualora il cliente italiano dovesse ricevere comunque una fattura con IVA estera pur in presenza di una causa di “non imponibilità” o secondo le norme proprie dello Stato della manifestazione, dovrebbe assoggettare ad IVA italiana il servizio mediante il meccanismo del “reverse charge”, per non incorrere nelle relative sanzioni.

L’IVA estera pagata dal cliente italiano potrà essere recuperata solo in seguito a richiesta di rimborso IVA nello Stato del fornitore.

 

Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio Rubino, Dottore Commercialista e Revisore legale, redazione@exportiamo.it

 

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