Dopo aver approfondito la situazione relativa alla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie, appare opportuno dare uno sguardo anche alla disciplina relativa alle cessioni extra-UE.
La prova dell’uscita dei beni dal territorio comunitario rappresenta naturalmente l’elemento fondamentale per accertare da parte delle Autorità fiscali la non imponibilità Iva delle cessioni all’esportazione ossia le vendite a soggetti non appartenenti alla UE.
Dal 1° luglio 2007 (Fase 1) e dal 1° luglio 2009 (Fase 2), é entrato in vigore il sistema di controllo delle esportazioni “informatizzato” o ECS, basato sullo scambio di messaggi elettronici fra la dogana d’esportazione (in cui é accesa la pratica doganale con il rilascio del documento d’accompagnamento della merce – DAE – che riporta il numero di riferimento dell’operazione – MRN) e quella di uscita dalla Comunità.
Espletate tutte le formalità, l’ufficio doganale di uscita invia a quello d’esportazione un messaggio telematico riportante i “risultati di uscita”.
Nel nuovo sistema informatizzato, questo messaggio rappresenta l’informazione dell’uscita della merce dal territorio comunitario e la conseguente legittima applicazione del regime di non imponibilità Iva della cessione all’esportazione, sostituendo l’attestazione “visto uscire” sul documento cartaceo.
Lo stato dell’operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il codice MRN sul sito dell’Agenzia delle Dogane al seguente indirizzo.
Tutto ciò vale per le operazioni di cessione regolate dall’art. 8, comma 1, lettera a) del DPR 633/72, ossia per le cessioni all’esportazione dirette semplici (non triangolari) e senza l’intervento di un commissionario, in cui é il cedente nazionale che cura il trasporto/spedizione all’estero.
La regolarità dell’operazione, invece, deve risultare dalla vidimazione sui documenti in caso di cessioni in triangolazione (o di vendite tramite commissionario), disciplinate sempre dall’art. 8, comma 1, lett. a) o in caso di cessioni all’esportazione “indirette” di cui alla lett. b) dell’art. 8.
Le esportazioni triangolari ex art. 8, comma 1, lett. a), si verificano quando il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario (o secondo cedente), che a sua volta cede i beni al proprio cliente extracomunitario, e necessariamente deve curare la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio della UE per conto del cessionario (salvo problematiche in caso di controlli).
Le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. b) a cura del cessionario non residente, si verificano quando il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario non residente senza curare la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio della UE, ma consegnando i beni al cessionario nel predetto territorio. Per potersi avere anche in questo caso una cessione all’esportazione non imponibile IVA, il cessionario non residente deve procedere all’esportazione dei beni entro 90 giorni dalla consegna, allo stato originario.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio Rubino, Dottore Commercialista e Tax Manager, redazione@exportiamo.it